Art. 4.
(Modifiche alle norme in materia di vigilanza).

      1. All'articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «con riguardo agli animali di affezione,» sono soppresse;

          b) la parola: «prefettizi» è soppressa;

 

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          c) dopo le parole: «alle guardie particolari giurate» sono inserite le seguenti: «volontarie o dipendenti»;

          d) la parola: «riconosciute» è soppressa;

          e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle guardie ecologiche volontarie riconosciute secondo le leggi regionali, nell'ambito delle funzioni giuridicamente stabilite dall'ordinamento vigente».